Consultazione telematica delle planimetrie catastali.

  • 03 ottobre 2022 @ 10:21

Con provvedimenti n. 47477 del 16 settembre 2010 del Direttore dell’Agenzia del Territorio e n. 41910 dell’11 febbraio 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state dettate disposizioni circa le modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano.
Si rammenta che le planimetrie catastali non sono atti catastali e, pertanto, non sono liberamente accessibili e consultabili da chiunque.
Si tratta, infatti, di documenti che contengono informazioni idonee a rivelare aspetti della vita personale dei titolari dei diritti reali sugli immobili, come quelle relative alla conformazione, suddivisione e destinazione dei locali interni, che, per loro natura, incidono sulla tutela della riservatezza di questi ultimi.
In base alle predette disposizioni, l’utente che accede al servizio dichiara di essere stato incaricato da uno dei soggetti titolari di diritti reali sull’immobile, ovvero da soggetto legittimato, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile, nonché connessi ad altri atti o attività concernenti l’immobile, purché insiti nell’incarico conferito, ovvero di essere stato incaricato dall’autorità giudiziaria.
Il Provvedimento n. 41910/2021 ha previsto, inoltre, la possibilità, per i medesimi soggetti abilitati, che l’accesso al sistema telematico possa essere esercitato anche per il tramite di propri collaboratori professionali a tal fine delegati e specificamente abilitati al servizio.
I citati provvedimenti dispongono, altresì, che l’incarico professionale debba essere conservato dal professionista per un periodo di 5 anni. Nello specifico, si rammenta che è necessario conservare la documentazione attestante gli incarichi professionali sulla base dei quali sono stati effettuati per via telematica le consultazioni planimetriche.
Nel caso in cui l’incarico sia stato affidato da soggetto diverso dal/i titolare/i di diritti reali sull’immobile, è necessario conservare anche copia della procura rilasciata al soggetto che ha richiesto la visura.
L’articolo 4 del Provvedimento n. 47477/2010 prevede, infine, che i dati acquisiti debbano essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti e nel rispetto della normativa vigente in materia di riutilizzazione commerciale e di protezione dei dati personali.
Un originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Calabria - Settore Servizi
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici, di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI
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Ciò premesso, nei più recenti controlli di vigilanza operati dall’Agenzia delle Entrate, da cui sono risultati accessi eseguiti da professionisti sulla base di incarichi conferiti da società di servizi, alcune delle quali operanti su piattaforme online, è emersa una ricorrenza di casi di consultazione ed estrazione delle planimetrie mediante accesso al Servizio, pur in assenza dell’incarico/delega del titolare del diritto.
Nei controlli in argomento, i professionisti interessati spesso dichiarano di aver ricevuto l’incarico non già dal soggetto legittimato, bensì da altro soggetto (società di servizi, istituto bancario) con il quale hanno assunto un rapporto di collaborazione.
In tale ultimo caso, l’irregolarità constatata verrà segnalata all’Ufficio dell’Agenzia competente per i provvedimenti sanzionatori; oltre a ciò, nelle fattispecie penalmente rilevanti, sarà trasmessa comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica.
La presente nota ha la finalità prevenire simili fenomeni, spesso dovuti a scarsa conoscenza delle disposizioni in materia piuttosto che alla volontà di violare le disposizioni vigenti, sensibilizzando le categorie professionali interessate sulle conseguenze derivanti dall’indebito accesso al servizio.