Piattaforma dei procedimenti online CILA e SCA

  • 17 luglio 2019 @ 12:05

Con riferimento all’oggetto, nelle more della programmata modifica della “piattaforma dei procedimenti edilizi online (CILA e SCA)”, si dispone, sentito il Responsabile del Servizio “Gestione Edilizia Privata – SUE”,  di passare allo “step” successivo tutte le pratiche con istruttoria positiva in attesa di “conferma” da parte dello scrivente dirigente, con le seguenti annotazioni:

Per le Comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA):

Annotazione: Nelle more della programmata modifica della “piattaforma dei procedimenti edilizi online (CILA e SCA)” la c.d. “conferma” da parte del Dirigente e dei funzionari del competente Ufficio e Servizio che lo precedono, è da intendersi quale presa d’atto della verifica espletata dal Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell’art. 5 della L. n.241/90, e non, viceversa, quale valutazione di “ammissibilità” della presente comunicazione da parte dell’amministrazione in quanto non dovuta.

A tal riguardo si precisa che il Responsabile del Procedimento ha comunque controllato positivamente la conformità dell’immobile oggetto di “Comunicazione Inizio Lavori (CILA)” alle prescrizioni vigenti in materia, fermo restando che l’attività assoggettata a “CILA” non è sottoposta a un controllo sistematico da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie (Sentenza TAR Calabria n.2052/2018). 

Resta comunque impregiudicato il potere dell’amministrazione di effettuare controlli senza limiti di tempo, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate, ivi compresi quelli disposti dall’Autorità Giudiziaria in merito ad eventuali procedimenti in corso, e qualora emergano difformità, di esercitare, altresì, la correlata potestà repressiva, considerato che la “CILA” non è soggetta a nessun perfezionamento col c.d. “silenzio assenso”.

Per le Segnalazioni certificate di agibilità (SCA)

Annotazione: Nelle more della programmata modifica della “piattaforma dei procedimenti edilizi online (CILA e SCA)” la c.d. “conferma” da parte del Dirigente e dei funzionari del competente ufficio e servizio che lo precedono, è da intendersi quale presa d’atto della verifica espletata dal Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell’art. 5 della L. n.241/90, e non, viceversa, quale valutazione di “ammissibilità” della presente segnalazione da parte dell’amministrazione in quanto non dovuta.

A tal riguardo si precisa che il Responsabile del Procedimento ha comunque controllato positivamente la conformità della “Segnalazione certificata di agibilità (SCA)” alle prescrizioni vigenti in materia, fermo restando che l’attività assoggettata a “SCA” non è sottoposta a un controllo sistematico da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie.

Resta comunque impregiudicato il potere dell’amministrazione di effettuare controlli, anche a campione e senza limiti di tempo e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate, ivi compresi quelli disposti dall’Autorità Giudiziaria in merito ad eventuali procedimenti in corso, e qualora emergano difformità di esercitare, altresì, il potere di dichiarazione di inagibilità dell’immobile ai sensi dell’art. 222 del Regio Decreto n.1265/1934.

Il Dirigente del Settore Urbanistica (Arch. Antonino Cristiano)