Nota OIRC: TUTELA DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
Nota a firma del Presidente Ing. Condelli inviata alla Regione Calabria, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed a tutti i Comuni
OGGETTO: Affidamento incarico di servizi tecnici di Ingegneria e architettura (progettazione esecutiva e direzione dei lavori) per interventi riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e le opere di edilizia civile nella espressione “costruzioni di ogni specie” – TUTELA DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
La presente nota si inquadra nell’ambito delle attribuzioni all’Ordine degli Ingegneri ai sensi dell’art. 5 della Legge 24 giugno 1923, n.1395 inerente alla vigilanza della tutela dell’esercizio della Professione di Ingegnere.
Si richiama l’attenzione, in particolare, sugli affidamenti di incarichi di progettazione e direzione dei lavori di opere individuate nelle categorie relative a costruzioni stradali, ad opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), ad impianti elettrici, ad opere idrauliche e ad opere di edilizia civile nella espressione “costruzioni di ogni specie”.
Nel merito si osserva che ai sensi dell'art.51 R.D.23 ottobre 1925, n. 2357 “Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto” - normativa tuttora vigente – tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli Ingegneri mentre, la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli Architetti oltre che dagli Ingegneri.
La giurisprudenza ha fornito, nel tempo, inequivocabili indirizzi per la realizzazione delle opere di cui si disquisisce, circa l’esclusivo appannaggio a favore degli Ingegneri, intendendo per realizzazione anche la direzione dei lavori oltre che la progettazione.
In ultimo, il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza, n.5012 del 17 settembre 2019, confermando la sentenza del TAR Piemonte -Torino II sezione, n.846 del 15/05/2019, in relazione ad un bando di concorso per dirigente del settore lavori di un comune, bando aperto anche agli Architetti, ha definitivamente chiarito che la competenza concorrente di Ingegneri ed Architetti si ha soltanto nell’ambito delle opere di edilizia civile e per gli impianti tecnologici strettamente connessi ad edifici e fabbricati; restano pertanto di competenza esclusiva degli Ingegneri, ai sensi dell’articolo 51 del R.D. n.2357 del 1925, gli interventi edilizi ed urbanistici che consistono in “progettazioni di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche”, quando non siano connessi a determinati edifici e fabbricati.
Tale sentenza segue gli orientamenti già espressi dal TAR CAMPANIA – NAPOLI, sez,1, n.2237/2017 che ha dichiarato illegittima l'aggiudicazione in favore della ditta prima classificata di una gara espletata mediante il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto, alcuni degli elaborati migliorativi prodotti dall’impresa rimasta aggiudicataria della gara esperita e riguardanti opere idrauliche, erano sottoscritte da un architetto. Il Consiglio di Stato a cui si era rivolto l’Ente pubblico che aveva effettuato la gara, con sentenza del 21 novembre 2018, n.6593, ha ribadito che le stazioni appaltanti (ferma restando la necessità di una verifica caso per caso e non aprioristica e puramente nominalistica dell'oggetto dell'affidamento) non potranno ammettere elaborati progettuali firmati da un Architetto, qualora si tratti di lavori di sistemazione idraulica e di progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere ad esse assimilate o collegate, in quanto richiedenti l'applicazione di calcoli idraulici e cioè il possesso di una competenza tecnica specifica, che esula dalla nozione di "edilizia civile" contenuta nell'art.52, comma 1, del RD n.2537 /1925 (ovvero dalla parte di attività di competenza concorrente tra Architetti ed Ingegneri), “pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli Ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua. o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli Architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt.51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, sia ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328, non hanno competenze riconosciute in materia."
Si richiama inoltre la sentenza del TAR PUGLIA, LECCE, del 31 maggio 2013, n.1270, che ha evidenziato che rimane riservata alla competenza generale degli Ingegneri la progettazione di:
▪ Costruzioni stradali;
▪ Opere igienico-sanitarie;
▪ Impianti elettrici;
▪ Opere idrauliche;
▪ Operazioni di estimo;
▪ Estrazioni di materiali;
▪ Opere industriali.
Viene qui, inoltre, ripresa la sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI, sez,1, n.4169 del 30 luglio 2019, che ha ribadito quanto esposto nel Regio Decreto n.2357/1925. Infatti, secondo il Giudice Campano, con riferimento al caso specifico trattato, il bando di gara non avrebbe dovuto permettere la possibilità all’architetto di sottoscrivere una prestazione non edilizia benché “lex specialis” che, in base alla gerarchia delle fonti, non può derogare alle norme di legge e regolamentari ma alle quali deve invece rinviare.
Alla luce di quanto su esposto, essendo ancora attuali gli approdi giurisprudenziali, solo in ultimo il Consiglio di Stato, che riconoscono che "la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli Ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54" del RD n.2537 /1925, porta a concludere, che in tale ampia e onnicomprensiva formulazione debbano ritenersi ricomprese "le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione 'costruzioni di ogni specie')."
Ne risulta confermata la competenza specifica e generale degli Ingegneri (ad esempio) sulle costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognature e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; è invece attribuita alla sfera esclusiva degli Architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, ma con concorrente competenza degli Ingegneri per la parte tecnica degli interventi.
Appare, pertanto, evidente che, in relazione a quanto esposto, gli incarichi di progettazione e direzione lavori per interventi relativi alle opere in oggetto e conferiti ad Architetti sono in contrasto con quanto stabilito dalla Legge (R.D. 2537/1925) e dalla giurisprudenza.
È solo il caso di rappresentare che, l’espletamento dell’attività professionale per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è integrata nel reato di “abusivo esercizio della professione” e, sotto l’aspetto penale, l’art. 348 c.p. prevede la condanna con pene che vanno dalla reclusione da sei mesi a tre anni e con ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
Tanto si figura a tutela dell’Ordine Professionale e dei propri iscritti che si rappresentano, invitando i destinatari della presente a vigilare affinché gli affidamenti di incarichi tecnici siano sempre coerenti con le vigenti disposizioni di legge.